
Dalla legge di bilancio per il 2025, i comuni sono obbligati a congelare in bilancio una quota di spesa corrente. A fine anno quella somma diventa capacità di investimento per l’esercizio successivo, e va usata prima di contrarre nuovo debito.
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 fissa un ordine tra le fonti di finanziamento. Le risorse accantonate per il concorso alla finanza pubblica, cioè il contributo che ogni comune iscrive in bilancio in un fondo dedicato, una volta confluite nel risultato di amministrazione, finanziano gli investimenti dell’anno dopo prima del ricorso a nuovo debito.
Esempio: un comune che accantona il contributo e chiude l’esercizio con risultato non negativo. L’anno seguente, se si deve rifare il tetto di una scuola, il comune deve utilizzare in via prioritaria la quota vincolata agli investimenti, se effettivamente applicabile al bilancio, e valutare il mutuo per l’eventuale fabbisogno residuo. Cambiano l’importo da autorizzare in consiglio e gli interessi degli anni successivi.
L’equilibrio di bilancio stabilisce, quindi, che i comuni rispettino un saldo non negativo tra entrate e spese di competenza, cioè accertate e impegnate nell’anno. Nel calcolo rientrano l’utilizzo dell’avanzo, il recupero del disavanzo e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato; restano fuori le entrate vincolate e accantonate non utilizzate.Si tratta di un vincolo più stretto della richiesta del pareggio di bilancio che era in vigore fino al 2024. La somma da accantonare, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, quelli della Sicilia e della Sardegna, vale complessivamente 260 milioni l’anno dal 2026 al 2028 e 440 milioni nel 2029; la quota di ogni comune è fissata con decreto ministeriale.
Si tratta di un vincolo più stretto di quello in vigore dal 2019 (legge 145/2018, comma 821), che si considerava rispettato con un risultato di competenza non negativo: ora il saldo va calcolato al netto delle risorse vincolate e accantonate non utilizzate. La somma da accantonare, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, quelli della Sicilia e della Sardegna, vale complessivamente 130 milioni nel 2025, 260 milioni l’anno dal 2026 al 2028 e 440 milioni nel 2029; la quota di ogni comune è fissata con decreto ministeriale.
La verifica avviene sull’insieme dei comuni, ma le conseguenze ricadono sui singoli enti. Ogni anno, dal 2026 al 2030, entro il 30 giugno un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze verifica saldo e accantonamenti sull’insieme dei comuni, a partire dai rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Gli scostamenti negativi di alcuni enti si compensano con quelli positivi di altri.
Se il comparto è in regola, non succede nulla. Se non lo è, la correzione riguarda solo gli enti che non hanno rispettato il saldo o non hanno accantonato: devono aumentare il fondo entro trenta giorni, per un importo pari al saldo negativo più la quota mancante. Per loro è una variazione di bilancio non prevista, che obbliga a decidere in fretta quali impegni rinviare.
I nuovi modelli di bilancio valgono dal bilancio 2026-2028, quindi anche per il 2027-2029 in preparazione. Il contributo non va stimato, perché l’importo è già fissato. Il comune decide solo con quali risorse correnti coprirlo, e lo spazio per le altre spese ricorrenti si riduce.
Gli importi sono fissati fino al 2029 e la legge di bilancio per il 2026 non li ha modificati. Tra l’anno dell’accantonamento e quello in cui la somma finanzia opere passa un esercizio: il cronoprogramma delle opere inserito nel DUP, il documento unico di programmazione, deve tenerne conto. Per un ente in disavanzo quella somma non finanzia opere, ma accelera il ripiano.
La giunta predispone lo schema e lo presenta al consiglio entro il 15 novembre, con la nota di aggiornamento del DUP. Il consiglio lo approva entro il 31 dicembre, su un orizzonte almeno triennale. Il termine può essere rinviato con decreto del Ministro dell’interno, come è accaduto negli ultimi tre anni, secondo gli articoli 151 e 174 del TUEL.
Il documento unico di programmazione è la guida strategica e operativa dell’ente. Ha una sezione strategica, che copre il mandato, e una operativa, che copre il periodo del bilancio. La giunta lo presenta entro il 31 luglio e lo aggiorna a novembre. Senza DUP il bilancio non può essere approvato. I comuni fino a 5.000 abitanti usano una versione semplificata (articolo 170 del TUEL).
No. Le regole europee fissano un percorso di crescita della spesa netta per l’intero settore pubblico nazionale, non per i singoli enti. Il vincolo sul saldo e sugli accantonamenti nasce dalla legge di bilancio italiana, mentre l’adeguamento dell’ordinamento contabile nazionale alle nuove regole europee resta da compiere.
No. Il comune iscrive in bilancio, nella missione 20 dedicata a fondi e accantonamenti, un fondo di parte corrente pari al contributo, che non può essere impegnato. Non riduce il fondo di solidarietà comunale. A fine anno il fondo diventa un’economia di spesa: per gli enti in disavanzo concorre al ripiano anticipato, per gli altri finanzia gli investimenti dell’anno successivo. Legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi 789 e 790.
No. La verifica riguarda l’insieme dei comuni, ma la correzione ricade solo su chi non ha rispettato il saldo o non ha accantonato. C’è poi una sanzione a parte: il contributo aumenta del 10% per chi non trasmette entro il 31 maggio i dati di consuntivo o preconsuntivo. Legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi 792 e 793.
Sono esclusi gli enti in dissesto o in riequilibrio finanziario al 1° gennaio 2025 e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo previsti dalla legge n. 234 del 2021 e dal decreto-legge n. 50 del 2022. Legge n. 207 del 2024, articolo 1, comma 784.